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10 lug 2013

Maggioranze

di Luciano Caveri

Da qualche parte, per un commento garbato sui fatti politici valdostani, bisogna pur partire. Guardando le cose dall'esterno del Consiglio Valle, tutto può essere più felpato e consente una distanza che risulta pure salutare. Diciamo così: se sul tema della libertà si vuole essere taglienti, c'è una battuta di quel bizzarro personaggio che fu Leo Longanesi, che scrisse: «Non è la libertà che manca. Mancano gli uomini liberi». Era la stessa persona, anche a giustificazione della sua adesione al fascismo, che sosteneva: «I regimi totalitari non consentono la battuta di spirito ma essi hanno il merito, involontario, di suscitarla. Nelle grandi pause liberali, lo spirito, il gusto del comico, l’ironia languono. La satira è tanto più efficace quanto più è rivolta contro regimi intolleranti». Sembra un gioco di parole, ma è vero, per paradosso, che meno ti senti libero e meno ti adagi in un triste conformismo. Poi, sulla gradualità dei regimi autoritari, ci si potrebbe a lungo interrogare. Anche in democrazia ci sono aggiustamenti da fare. Ma forse, come una luce accesa, vale il pensiero dell'intellettuale Simone Weil: «Rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. Jamais, quoi qu'il advienne, il ne peut accepter la servitude; car il pense». Ci riflettevo, pensando alla forte dialettica politica sviluppatasi - pur con uno squilibrio fra una minoranza "interventista" e una maggioranza poco verbosa, che ha affidato i temi caldi al "Presidentissimo" - in Consiglio Valle, dove si è creata la situazione singolare di una tenzone politica al calor bianco e lo sarà per tutta la Legislatura con quella situazione di un diciotto a diciassette che è di fatto una situazione di blocco. Leggetevi uno dei pochi articoli mutati in profondità rispetto allo Statuto d'autonomia del 1948. Si tratta dell'articolo 15, modificato nei suoi punti cardine con una riforma del 2001, cui lavorai personalmente alla Camera. Ecco il testo: "Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle. La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle". Questo - scusate la lunga citazione - è uno dei cuori battenti della nostra autonomia speciale e non sfuggirà come la maggioranza di diciotto, in questi contesti essenziali, sia un'arma spuntata. Per questo, pur essendo nato il Governo, non mi pare che goda di grande salute sugli aspetti istituzionali, ma non solo su quelli.