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11 set 2012

Quel Catasto mai regionalizzato

di Luciano Caveri

Ci sono delle cose che non capisco e sulle quali mi stupisce il silenzio assordante di chi dovrebbe essere interessato. Un caso di scuola è un oggetto misterioso, ormai scomparso come quei satelliti che di tanto in tanto si perdono nelle profondità dello spazio. Aggiungo un pensiero, prima di entrare nel merito: l'autonomia speciale e i suo contenuti giuridici sono un elemento dinamico, che segue l'evoluzione del contesto generale e il cui scopo alla fine è quello di consentire alla nostra Regione di esercitare il massimo di poteri e competenze, contando sulle necessarie risorse finanziarie. L'oggetto misterioso è il decreto legislativo 3 agosto 2007, numero 142, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 4 settembre 2007, numero 205. Dunque parliamo di cinque anni fa, quando ero Presidente della Regione e ritenevo doveroso ampliare la nostra autonomia. Il contenuto è chiaro sin dal titolo: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di catasto". Chiaro, pulito e leggibile. Pubblico tutto il testo per evitare dubbi:

Art. 1

  1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta. La legge regionale provvede all'allocazione delle funzioni tra gli enti locali, salve quelle da esercitarsi direttamente dalla Regione sulla base delle esigenze di adeguatezza e unitarietà. Art. 2
  2. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, concernono: a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché, anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni; b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali; d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione.
  3. Alle riunioni del comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo che venisse istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse della Valle d'Aosta, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati.
  4. La Regione è delegata a stabilire, in conformità ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e provvede alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, numero 431, provvede a ripartirli tra gli enti locali. Art. 3
  5. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo sono definite con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
  6. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione non possono essere di entità inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse è determinato al netto dei tributi speciali introitati nel bilancio regionale.
  7. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio della Valle d'Aosta, è comandato, per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, presso la Regione, alla quale sono, altresì, date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.

All'epoca dell'emanazione delle norme professionisti ed Enti locali plaudirono e iniziò la trattativa con Roma, che nicchiava già a suo tempo sia per il solito mancato desiderio di darci qualcosa per automatici riflessi condizionati centralisti delle burocrazie sia perché qualche dipendente statale locale non voleva passare alla Regione e si muoveva in diversi ambiti. Pensavo che il "tira e molla", visti gli interessi in campo che derivano da un Catasto migliore e più efficace e moderno, sarebbe finito in un tempo ragionevole. Invece tutto tace e la norma d'attuazione, in barba al suo rango subcostituzionale che la rende più forte di una legge ordinaria, resta scritta solo sulla carta.