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11 mag 2020

La democrazia pencolante

di Luciano Caveri

I destini della democrazia credo che siano un tema altrettanto importante dell'epidemia, nel senso che il "coronavirus" e la sua incidenza sugli aspetti economici e sociali impattano necessariamente sul funzionamento e la credibilità delle Istituzioni. In un mondo occidentale spaventato e distratto, tutto ciò sembra a molti una fisima specialistica e invece meglio non perdere di vista il fatto che l'eccezionalità degli eventi e la straordinarietà delle risposte necessarie ricadono non poco su meccanismi di funzionamento della democrazia, che se distorti o inceppati violeranno elementari principi di libertà. Ci pensavo leggendo un articolo su "Leoni blog", dove si raccolgono idee a confronto, espressione dell'"Istituto Bruno Leoni", centro di ricerca italiano, Intitolato al giurista e filosofo del diritto Bruno Leoni, il cui scopo è promuovere le idee liberali in Italia e in Europa.

L'elemento di forza, non dovendo necessariamente essere d'accordo su tutto, sta nella forza del confronto delle idee e delle proposte, quanto purtroppo manca in Valle d'Aosta e dobbiamo dolercene e forse fare qualcosa per contrastare un certo deserto di pensiero in un'epoca cruciale. L'articolo citato è "Il nuovo bill of Rights ai tempi del coronavirus", scritto da Rocco Todero, avvocato di diritto pubblico e studioso di diritto pubblico. Il "Bill of rights" in origine era la Dichiarazione dei diritti politici e civili che Maria II Stuart e Guglielmo d'Orange accettarono all'atto di ricevere la corona dal Parlamento inglese, dopo la cacciata di Giacomo II Stuart (1689): ebbe così origine la prima monarchia i cui poteri erano costituzionalmente limitati. Il documento stabiliva che il sovrano non potesse sospendere leggi, imporre tributi o mantenere un esercito stabile in tempo di pace senza l'approvazione del Parlamento; che i membri del Parlamento fossero eletti liberamente e godessero di piena libertà di espressione e di discussione; che non vi fossero limitazioni di libertà per i sudditi protestanti. Con lo stesso termine - ecco il riferimento a noi vicino - negli USA si indicano i primi dieci emendamenti della Costituzione, approvati nel 1791, che enunciano i diritti fondamentali del cittadino. Così il testo pubblicato, foriero di necessari ragionamenti: «La diffusione della pandemia del "coronavirus" ha oramai alterato il rapporto fra le autorità che compongono la Repubblica e i cittadini italiani. Ad una condizione di ordinaria e già deplorevole soggezione dell'individuo, Stato, Regioni e Comuni hanno fatto seguire la riduzione ai minimi termini dei diritti e delle libertà dei cittadini. La stabilizzazione del quadro epidemiologico, tuttavia, non rende più tollerabile da parte della società civile l'azione straordinaria e al limite della legalità costituzionale degli organi di governo dello Stato e della varie articolazioni della Repubblica. Non si può tollerare nessun ulteriore deragliamento dai binari dello Stato di diritto. E' tempo di rivendicare un nuovo "Bill of Rights", perché la convivenza con il "coronavirus" non diventi l'occasione per incamminarci verso nuove forme di regimi illiberali. I cittadini italiani tutti, a prescindere dalle loro idee politiche e dalle loro appartenenze partitiche, rivendicano nei confronti delle istituzioni governative, da chiunque esse siano rappresentate:

  1. il diritto alla massima trasparenza. Il governo ha l'obbligo inderogabile di fare conoscere ai cittadini tutti i dati e le valutazioni scientifiche sulla base delle quali sono state assunte le decisioni in materia di "coronavirus";
  2. il diritto alla massima trasparenza in ambito regionale. I presidenti di Regione hanno l'obbligo inderogabile di fare conoscere ai cittadini tutti i dati e le valutazioni scientifiche sulla base delle quali sono state assunte le decisioni in materia di "coronavirus";
  3. il dovere del Governo nazionale e delle Giunte regionali di non emanare alcuna norma in materia di limitazioni di libertà per contrastare la diffusione del "coronavirus" senza il previo intervento e l'autorizzazione specifica del Parlamento e delle Assemblee regionali;
  4. il dovere dello Stato e delle Regioni nei confronti dei cittadini di semplificare la disciplina normativa che regola l'esercizio delle libertà in materia di contrasto al "coronavirus". Sono vietate sovrapposizioni normative tali da non rendere immediatamente individuabile la norma da applicare per ogni singolo caso;
  5. il dovere dello Stato e delle Regioni d'impegnarsi a riconoscere a tutti i cittadini il favor libertatis, vale a dire il diritto di ciascun individuo di utilizzare la norma nazionale o regionale che consente maggiori ambiti di libertà nelle ipotesi di sovrapposizione fra norme regionali e nazionali;
  6. l'obbligo dello Stato e delle Regioni d'impegnarsi ad adottare misure di contrasto al "coronavirus" nel pieno e scrupoloso rispetto del principio di proporzionalità, declinato sotto il triplice profilo della adeguatezza, necessarietà e stretta proporzionalità. Non saranno adottate misure non strettamente necessarie a contrastare la diffusione del "coronavirus". Stato e Regioni si impegnano a rendere compatibili i più ampi spazi della libertà individuale con l'effettività delle misure di contrasto al "coronavirus";
  7. il dovere dello Stato e delle Regioni d'impegnarsi a mettere in campo una procedura di screening, una campagna di rilevazione dei soggetti contagiosi all'interno di tutta la popolazione italiana entro un periodo di tempo prefissato;
  8. il dovere dello Stato e delle regioni d'impegnarsi, di comune accordo, a individuare i dati della fattispecie epidemiologica in presenza dei quali cesserà lo stato di emergenza sanitaria e cesserà l'esercizio dei poteri straordinari;
  9. l'obbligo dello Stato e delle Regioni di adottare misure di vigilanza nel pieno rispetto delle libertà, dei diritti e della dignità di ogni singolo cittadino, con attività di contrasto ispirate al principio di proporzionalità. Ogni violazione dei diritti dei cittadini consumata durante le operazioni di vigilanza e repressione delle condotte che si presumono contraddire le norme che disciplinano il contrasto al "coronavirus" sarà punita immediatamente;
  10. l'obbligo dello Stato d'impegnarsi a rendere accessibile tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia, con particolare riguardo alla tutela contro le misure statali e regionali adottare per contrastare il "coronavirus", nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
  11. il dovere dello Stato e delle Regioni d'impegnarsi a semplificare la disciplina di contrasto al "coronavirus" e d'impegnarsi a legiferare sulla base di principi chiari e omogenei, riducendo al minimo il numero di ordini e divieti specifici di difficile comprensione e interpretazione;
  12. lo Stato e le Regioni si impegnano a consentirei l'esercizio del diritto di protesta dei cittadini nel rispetto delle norme di sicurezza adottate per il contrasto del coronavirus». Sono punti interessanti a tutela delle regole democratiche e dei diritti civili e politici.