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19 gen 2021

Valle d'Aosta 2121

di Luciano Caveri

Oggi, cari lettori, ci fa piacere ricordare un fatto storico di cent'anni fa. Nel lontano 2021 la nostra piccola Valle si trovò ad affrontare, come avvenne in tutto il mondo, la tragedia di una pandemia causata da un virus pernicioso chiamato "covid-19". All'epoca le istituzioni valdostane ruotavano attorno ad un ordinamento valdostano frutto di vicende storiche svoltesi nella metà del XXesimo secolo. La Costituzione repubblicana del 1948 aveva creato un sistema di Statuto Speciale che ruotava attorno ad un piccolo Parlamento con un Governo regionale nel solco di una democrazia rappresentativa. Un secolo fa, nel cuore del periodo di contagi, la Valle cercò di massimizzare la propria Autonomia, ma ciò non fu consentito da una sentenza di un organo statale, noto come Corte Costituzionale, che oggi riteniamo assai significativo in un suo pronunciamento dei forti limiti di quel sistema regionalistica dell'epoca.

Riportiamo qui alcune motivazioni dei giudici della Consulta: "Considerato che viene in esame l'istanza di sospensione proposta dal presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'articolo 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale che parte da una decisione del Governo nazionale che bloccò ogni istanza autonomistica; che tale istanza sollecita la sospensione dell'intera legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus "Sars-Cov-2" nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza); che con tale legge regionale la Regione ha, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale, recante misure di contrasto alla pandemia da "covid-19"; che in primo luogo va riconosciuta la sussistenza del "fumus boni iuris" (ordinanza n. 107 del 2010); che infatti la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q), Costituzione; che sussiste altresì "il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico" nonché "il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini" (articolo 35 della legge n. 87 del 1953); che difatti la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell'esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate; che le modalità di diffusione del virus "covid-19" rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione; che i limiti propri dell'esame che è possibile condurre in questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge regionale impugnata; che, pertanto, l'efficacia dell'intera legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 2020 va sospesa nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è già fissata per l'udienza pubblica del 23 febbraio 2021. Visti gli articoli 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e l'articolo 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per questi motivi, la Corte costituzionale, sospende l'efficacia della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus "Sars-Cov-2" nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), impugnata dal presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe". Un documento assai interessante che, pur non sempre facile capire per via del linguaggio che a cento anni di distanza suona come desueto.