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06 mag 2014

Animali selvatici e diritto

di Luciano Caveri

So bene che una delle cose più belle che si possa fare in Valle è quella di osservare in libertà e in natura gli animali selvatici. Tranne il caso di animali "artici" che più di altri soffrono sulle nostre Alpi la continua crescita delle temperature, i "selvatici" sono aumentati a dismisura e la loro osservazione, essendosi anche alcune specie animali abituate ad avvicinarsi ai centri abitati o meno prosaicamente alle discariche, è diventata più facile. Ma questo - almeno io la penso così - non esclude che si possa, in un ambiente reale e con animali di razze autoctone, concentrare in un solo luogo un insieme significativo di specie animali, ma anche vegetali a beneficio di grandi e soprattutto di piccini. Specie i piccoli possono così essere contagiati dal virus buono per l'amore della montagna e dell'Ambiente. Ed è quanto avviene - l'ho visitato ieri per la prima volta - nel "Parc animalier" del Comune di Introd, un paese della Valle che è un gioiello e non caso, anche grazie alla sua altimetria che propone diversi ambienti naturali secondo l'altimetria, piacque tanto a San Giovanni Paolo II e al Papa emerito Benedetto XVI (che venne solo due volte per i noti problemi cardiaci). Fa piacere, per chi fa politica, aver la possibilità di vedere dal vivo una realizzazione che si è seguita sin dai primi passi, quando l'idea non era ancora un dossier. Me ne occupai non solo perché ero presidente della Regione, ma perché l'esperienza parlamentare mi ha lasciato il gusto di vedere se e quando un problema possa essere risolto con una norma di legge, semplice e ben scritta. Quando si presentò la questione in un coacervo di norme non chiarissime, subito apprezzai la possibilità di fare una legge regionale e l'appiglio era recepire - nella cosiddetta fase discendente della normativa comunitaria - la legislazione europea direttamente nell'ordinamento valdostano e così avvenne. Ma lo Stato, nella veste di qualche burocrate centralista, cui evidentemente stava sulle scatole che un'autonomia speciale si occupasse di certe materie, ricorse alla Corte Costituzionale. Per un attimo entro nel tecnico: la legge regionale valdostana numero 34 del 2006, aveva, nelle mie intenzioni, dato attuazione alla direttiva del Consiglio numero 1999/22/CE, definendo la struttura denominata "parco faunistico" e/o "giardino zoologico" e dettando i criteri generali per l'apertura dei parchi medesimi. La presidente del Consiglio dei ministri impugnò la legge, poiché oggetto della normativa comunitaria di settore e della normativa statale di recepimento sarebbe stata la protezione dell'ambiente, che si configura come "bene unitario, che può essere compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza". Insomma: lo Stato non tollerava ingerenze regionali in questa materia! Ma la Corte, pure accusando di sciatteria l'Avvocatura dello Stato, risolse il contenzioso a nostro vantaggio con queste motivazioni: "Le questioni di legittimità costituzionale, così come prospettate dal ricorrente, sono inammissibili. Il ricorrente omette di individuare puntualmente il regime costituzionale di ripartizione delle competenze rispetto al quale risulterebbe illegittima la disciplina di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale numero 34 del 2006, non chiarendo se a parametro delle questioni sollevate debbano ritenersi poste le norme dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta (che, all'articolo 2, lettera d), attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di "fauna" e, all'articolo 4, stabilisce il principio del parallelismo per la titolarità delle funzioni amministrative), ovvero le norme contenute negli articoli 117 e 118 della Costituzione, relative alle Regioni ordinarie. Tale vizio di prospettazione non ha una valenza meramente formale, giacché - anche a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, numero 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), circa l'applicabilità ad una Regione ad autonomia speciale delle norme costituzionali contenute negli articoli 117 e 118 della Costituzione . esso impedisce di ricostruire l'esatto perimetro del thema decidendum, a causa del differente regime di riparto delle competenze normative e amministrative stabilito dalla Costituzione rispetto a quello previsto dallo statuto speciale di autonomia. In conseguenza di ciò, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni proposte con il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri". Insomma, con risultato calcistico, Valle d'Aosta 1, Stato 0. Per cui ieri mi sono goduto marmotte, camosci, stambecchi e volatili, vedendo la gioia negli occhi dei tanti bambini presenti, in barba a chi voleva che il solo "Etat Nation" ne consentisse - e, detto incidentalmente, non lo avrebbe mai fatto! - la nascita.