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19 lug 2012

Una sentenza da studiare

di Luciano Caveri

Oggi tratto un tema certo specialistico ma delle evidenti implicazioni politiche e con il rischio che durante la lettura qualcuno legittimamente si disamori per la complessità e la lunghezza. Me ne scuso anzitempo. Mi occupo della sentenza della Corte Costituzionale sulla Valle d'Aosta è la 173 del 2012 (ma ci sono anche le più recenti sentenze 178 e 179), pubblicata qualche giorno fa. Stanno in sostanza arrivando al pettine alcuni contenziosi, a difesa del nostro ordinamento, riguardanti alcune leggi del Governo Berlusconi e poi Monti. Questa sentenza riguarda diverse Regioni, compresi alcuni problemi sollevati dalla Valle, che negli atti della Corte viene sempre citata - e lo dovremmo sempre fare anche noi - come "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" in ossequio al bilinguismo che misi in Costituzione nel 2001. Il contenzioso riguardava parti delle manovre finanziarie di Giulio Tremonti, prima dell'uscita di scena di Silvio Berlusconi (oggi pronto a tornare) e la Consulta è secca nelle sue conclusioni, poiché "dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale" da noi sollevate. Questo ricorso risaliva al settembre 2010 e dunque ci sono voluti quasi due anni, un tempo biblico per decisioni governative che hanno sortito problemi enormi, come in parte tutti gli avvenimenti e le polemiche sui "forestali" dimostrano e questo sarà un tema "caldo". Le questioni di legittimità costituzionale concernevano parti di un decreto legge del maggio 2010, diventato legge due mesi dopo e che agì in profondità in materia di personale sotto i profili della spesa e dei contatti. Di conseguenza la Regione, nel ricorso contro lo Stato, dettagliava specialmente le ragioni statutarie che rendevano invasivo e e grave l'intervento governativo. Il cuore della sentenza, che è in sostanza favorevole alla Valle recita: "in effetti, la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica dell'8 maggio 2011, ha affermato che, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, numero 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato. Si tratta, precisamente, dell'accordo con il ministro dell'Economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge numero 220 del 2010 e di quello con il ministro per la Semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 160 e seguenti della stessa legge numero 220 del 2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate non sono ad essa applicabili, perché introducono misure volte ad assicurare il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che esse siano state pattuite mediante i menzionati accordi. La ricorrente ha prodotto in giudizio una copia dell'accordo concluso in data 11 novembre 2010 con il ministro per la Semplificazione, con la denominazione "Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Tale accordo non è stato concluso nel rispetto di quanto previsto dai commi 160 e seguenti dell'articolo 1 della legge numero 220 del 2010 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011), ma in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, numero 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), al fine di "modificare l'ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario". In attuazione di tale accordo - il quale prevede che gli obiettivi finanziari in esso pattuiti "sono approvati con legge ordinaria dello Stato (…)" - è poi effettivamente intervenuta la citata legge numero 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo articolo 1, stabilisce che "ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, e successive modificazioni, la Regione Valle d'Aosta concorre (...) all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il ministro per la Semplificazione normativa e il presidente della Regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla Regione Valle d'Aosta". Dalla conclusione di quest'ultimo accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge numero 220 del 2010 - atti entrambi sopravvenuti al decreto legge numero 78 del 2010 recante la disposizione impugnata - consegue che il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce. Pertanto, gli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24bis, del decreto legge numero 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente". Mi stupisce che la Corte Costituzionale non citi un'altra parte decisiva e applicativa degli accordi con il Governo, vale a dire il decreto legislativo 3 febbraio 2011 , numero 12, il cui titolo è illuminante "Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Valled'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, numero 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione". Norme che ho seguito in prima persona come membro regionale della Commissione Paritetica Stato-Valle d'Aosta in coerenza con molti anni in cui mi sono occupato dell'ordinamento finanziario. Capisco che è materia difficile e che non alletta. Ma sia chiaro che dietro alle formule complesse della sentenza si cela un successo per la nostra Regione autonoma.  Ora - e certo anche il Consiglio Valle se ne occuperà nel suo ruolo di legislatore - bisognerà misurare le complicate e difficili ricadute.